Denominazione procedimento
Vidimare il registro degli affari giornalieri
Descrizione del procedimento
PRIMA DELL’INIZIO DELL’ATTIVITA’ IL REGISTRO DEGLI AFFARI GIORNALIERI DOVRA’ ESSERE PORTATO AL SERVIZIO PER LA VIDIMAZIONE. IL REGISTRO SARA’ RICONSEGNATO A VIDIMAZIONE AVVENUTA.
Per Agenzie d’affari per conto terzi o agenzie pubbliche si intendono le imprese, comunque organizzate, che si offrono come intermediarie nell’assunzione o trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a chi ne faccia richiesta dietro compenso. L’attività deve essere svolta con carattere di abitualità, utilizzando una adeguata professionalità ed una minima organizzazione. E’ ammessa la rappresentanza. La Scia é valida fino a eventuale variazione o cessazione dell’attività.
Ufficio del procedimento
Servizio on-line
Non rientra nella tipologia