Effettuare vendite sottocosto per il commercio in sede fissa

Denominazione procedimento

Effettuare vendite sottocosto per il commercio in sede fissa

Descrizione del procedimento

Il modulo e l’eventuale documentazione allegata vanno presentati TRAMITE SUAP ON LINE.

Per vendita sottocosto s’intende la vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto, maggiorato dell’IVA e di ogni altra tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purché documentati. Ogni vendita sottocosto non puo’ avere una durata superiore a 10 giorni ed il numero degli referenze oggetto di ciascuna vendita sottocosto non puo’ essere superiore a cinquanta per un massimo di tre volte nel corso dell’anno. Non puo’ essere effettuata una vendita sottocosto se non é decorso almeno un periodo pari a 20 giorni, salvo che per la prima vendita sottocosto dell’anno. L’indicazione dei prodotti, del quantitativo disponibile per singolo articolo, il periodo temporale della vendita, nonché le circostanze che l’hanno determinata deve essere chiara ed inequivocabile.

Ufficio del procedimento

Indirizzo
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Requisiti del soggetto che presenta la domanda

E' consentito effettuare la vendita sottocosto senza necessità di effettuare alcuna comunicazione al Comune: a) dei prodotti alimentari freschi e deperibili; b) dei prodotti alimentari qualora manchino meno di tre giorni alla data di scadenza o meno di quindici giorni alla data del termine minimo di conservazione; c) dei prodotti tipici delle festività tradizionali, qualora sia trascorsa la ricorrenza o la data della loro celebrazione; d) dei prodotti il cui valore commerciale sia significativamente diminuito a causa di modifiche della tecnologia utilizzata per la loro produzione, ovvero a causa dell'introduzione di nuove normative relative alla loro produzione o commercializzazione; e) dei prodotti non alimentari difettati, dei quali sia lecita la vendita e garantita la sicurezza o che abbiano subito un parziale deterioramento imputabile a terzi, ovvero ad agenti naturali o a fatti accidentali nonche' di quelli usati per dimostrazioni, mostre, fiere o prove. E' altresì consentito effettuare la vendita sottocosto - senza necessità di effettuare alcuna comunicazione al Comune - in caso di: - ricorrenza dell'apertura dell'esercizio commerciale o della partecipazione al gruppo del quale l'esercizio fa parte, con cadenza almeno quinquennale; - di apertura di un nuovo esercizio commerciale; - avvenuta ristrutturazione totale dei locali anche qualora si sia proceduto, prima della ristrutturazione, alla vendita di liquidazione; - di modifica e/o integrazione dell'insegna individuante l'esercizio commerciale.

Servizio on-line

Non rientra nella tipologia

Tipologia di atto

Comunicazione

Strumenti di tutela amministrativa e/o giurisdizionale

Non rientra nella tipologia

Data di aggiornamento

24-11-2020

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