Comunicare messa in esercizio/ variazioni/ modifiche costruttive/ demolizione di ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento, con velocità di spostamento non sup. a 0,15 m/s, non destinati a servizio pubbl. di trasporto (piattaforme per disabili)

Denominazione procedimento

Comunicare messa in esercizio/ variazioni/ modifiche costruttive/ demolizione di ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento, con velocità di spostamento non sup. a 0,15 m/s, non destinati a servizio pubbl. di trasporto (piattaforme per disabili)

Descrizione del procedimento

Ufficio del procedimento

Responsabile del procedimento

Renato Miglio – tel. 0544.482402-482699

Requisiti del soggetto che presenta la domanda

E’ soggetta a comunicazione, da parte del proprietario o del suo legale rappresentante, al Comune competente per territorio o alla provincia autonoma competente secondo il proprio statuto la messa in esercizio dei montacarichi, degli ascensori non destinati ad un servizio pubblico di trasporto e degli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0.15 m/s non destinati ad un servizio pubblico.

Modalità di presentazione della domanda e richiesta di informazioni

La comunicazione di cui all’art.5, commi 1 e 2 del DPR 5-10-2010, n. 214 che sostituisce l’art. 12 comma 1 del D.P.R. 162/99 é da effettuarsi entro 10 giorni dalla data della dichiarazione di conformità dell’impianto (di cui all’art.6, comma 5 del DPR 16-2-1999 ovvero all’art. 3 comma 3, lett. e) del D.Lgs. 27-01-2010, n. 17)).L’Ufficio competente del Comune, entro 30 giorni, assegna all’impianto un numero di matricola e lo comunica al proprietario o al suo legale rappresentante dandone contestualmente notizia al soggetto competente per l’effettuazione delle verifiche periodiche. Quando si apportano le modifiche costruttive di cui all’art.3 comma 1 lett.i) del D.P.R. 5-10-2010, n. 214, il proprietario, previo adeguamento dell’impianto, per la parte modificata o sostituita, nonché per le altre parti interessate alle disposizioni del presente regolamento, invia la documentazione di cui al comma 1 al Comune competente per territorio, nonché al soggetto competente per l’effettuazione delle verifiche periodiche. E’ fatto divieto di porre o mantenere in esercizio impianti per i quali non siano state effettuate, ovvero aggiornate a seguito di eventuali modifiche, le comunicazioni di cui al presente articolo. Ferme restando in capo agli organi competenti le funzioni di controllo ad essi attribuite dalla normativa vigente, e fatto salvo l’eventuale accertamento di responsabilità civile, nonché penale, a carico del proprietario dell’immobile e/o dell’installatore, il Comune ordina l’immediata sospensione del servizio in caso di inosservanza degli obblighi imposti dal regolamento.

Servizio on-line

Non rientra nella tipologia

Tipologia di atto

Comunicazione

Strumenti di tutela amministrativa e/o giurisdizionale

Non rientra nella tipologia

Data di aggiornamento

21-12-2020

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