Verde

I regolamenti del Comune di Ravenna, non da ultimo quello di igiene, sanità pubblica e veterinaria, prevedono che in città, nelle frazioni e nelle località balneari nelle aree fabbricabili, nei terreni scoperti, recintati e non del territorio comunale si provveda a sfalciare e tenere sgombri da erbe, immondizie o quant’altro possa ingenerare rischio di focolai di infezioni.
Il Comune di Ravenna emette un’ordinanza, che si rinnova annualmente, concernente provvedimenti per la prevenzione ed il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori ed in particolare dalla zanzara tigre e zanzara comune che entra in vigore dal 01 maggio al 31 Ottobre di ogni anno.

Il Regolamento d’igiene, sanità pubblica e veterinaria del Comune di Ravenna prevede, che i proprietari o chi per essi, hanno l’obbligo di tenere sfalciate le aree cortilizie e fabbricabili al fine di salvaguardare l’igiene pubblica e rendere agevole, ed efficace, la lotta contro le zanzare.

Prima di abbattere un albero contatta sempre il Servizio Ambiente del Comune di Ravenna (tel 0544 482342)

La potatura dei rami che superano i cm. 10 di diametro è da evitare e riveste carattere d’eccezionalità. Se vi è la necessità di effettuare detta potatura occorre contattare sempre, preventivamente, il Servizio Ambiente del Comune di Ravenna al fine di attivare le procedure per ottenere l’autorizzazione.

Per segnalare un disservizio si può utilizzare la app Comuni-chiamo previa registrazione.

La segnalazione può essere inviata tramite web, dal link https://comuni-chiamo.com/@ravenna oppure scaricando la app sullo smartphone del relativo store di riferimento.
Al link https://comuni-chiamo.helpscoutdocs.com/collection/119-supporto-utenti è possibile consultare una breve guida di utilizzo.

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L’art. 11 DISTANZE DI IMPIANTO DAI CONFINI E DISPOSIZIONI PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DEL VERDE del Regolamento Comunale del Verde stabilisce quanto segue: Al fine di meglio definire e rendere più attuale quanto stabilito agli artt. 892, e seguenti del Codice Civile in merito alle distanze di alberi e siepi dai confini di proprietà si fissano le seguenti nuove misure: Alberi di nuovo impianto Per le distanze dai confini vengono considerate minime le misure di seguito indicate: piante di terza grandezza (altezza < 12m) m. 2 piante di seconda grandezza (altezza 12-18 m) m. 4piante di prima grandezza (altezza > 18 m) m. 6 piante piramidali m. 2
Siepi arbustive/rampicanti di nuovo impianto: Le siepi arbustive, se mantenute ad un’altezza massima di 150 cm., possono essere piantate ad una distanza minima dal confine di 30 cm. Qualora le siepi arbustive siano tenute ad altezza superiore a 150 cm. la distanza minima di impianto dovrà essere di 60 cm. Le siepi arbustive possono raggiungere un’altezza massima di 200 cm.
Siepi arboree e Bambù: Le siepi arboreee di Bambù di nuovo impianto devono essere piantate ad una distanza minima dal confine di 100 cm. Le siepi arboree possono raggiungere un’altezza massima di 300 cm. In caso di difformità rispetto alle suddette distanze, eventuali contrasti o eventuali danni dovranno essere trattati in sede civilistica. Tali distanze sono valide fatte salve norme specifiche (Codice della strada, ferrovie etc…)

Si tratta di una problematica di tipo civilistico per la quale occorre rivolgersi alla magistratura ordinaria tramte azioni legati. Al Comune è inibita qualsiasi azione di questo tipo.