Si, in caso di smarrimento o esaurimento della tessera elettorale è possibile richiedere un duplicato anche presso gli sportelli anagrafici decentrati, previo appuntamento, compilando l’apposito modulo ed allegando copia del documento di identità. Il modulo è scaricabile nelle pagine dei singoli uffici decentrati alla voce “Servizi decentrati”.
Possono essere accompagnati all’interno della cabina elettorale solo gli elettori diversamente abili che siano fisicamente impediti nell’espressione autonoma del voto, e cioè i non vedenti, gli amputati delle mani e gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità che impedisce loro la possibilità di votare autonomamente.
Gli elettori impossibilitati ad esprimere personalmente il voto, possono esercitare il diritto di voto con l’aiuto di un elettore volontariamente scelto‚ iscritto nelle liste elettorali in un qualsiasi Comune della Repubblica e munito della propria tessera elettorale e di un documento di riconoscimento.
Nessuno può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore fisicamente impedito.
Se l’impedimento è a carattere permanente la legge 5 febbraio 2003 n.17 prevede, su richiesta dell’interessato corredata della relativa documentazione, l’apposizione di uno specifico simbolo (AVD) sulla propria tessera elettorale. In tal caso l’elettore sarà sempre ammesso al voto con l’aiuto di un accompagnatore senza avere più l’obbligo di munirsi dell’apposita certificazione medica.
Quando non vi sia l’apposizione del predetto simbolo, oppure l’impedimento non sia evidente, esso potrà essere dimostrato con un certificato medico rilasciato dal funzionario medico designato dalla AUSL.
5. Sono previste particolari modalità per consentire l’espressione del voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità che ne rendono impossibile l’allontanamento dalla propria abitazione?
Sì.
Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali da renderne impossibile l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano (anche con l’ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal comune per agevolare il raggiungimento del seggio da parte dei portatori di handicap), e gli elettori affetti da gravi infermità, che si trovino in dipendenza continuativa da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione, hanno la possibilità di votare a domicilio.
La domanda, corredata da un certificato medico della ASL e dalla copia della tessera elettorale, deve pervenire al comune di iscrizione elettorale entro il ventesimo giorno antecedente la data della votazione. Possono essere accompagnati all’interno della cabina elettorale solo gli elettori diversamente abili che siano fisicamente impediti nell’espressione autonoma del voto, e cioè i non vedenti, gli amputati delle mani e gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità che impedisce loro la possibilità di votare autonomamente.
Gli elettori impossibilitati ad esprimere personalmente il voto, possono esercitare il diritto di voto con l’aiuto di un elettore volontariamente scelto‚ iscritto nelle liste elettorali in un qualsiasi Comune della Repubblica e munito della propria tessera elettorale e di un documento di riconoscimento.
Se l’impedimento è a carattere permanente la legge 5 febbraio 2003 n.17 prevede, su richiesta dell’interessato corredata della relativa documentazione, l’apposizione di uno specifico simbolo (AVD) sulla propria tessera elettorale. In tal caso l’elettore sarà sempre ammesso al voto con l’aiuto di un accompagnatore senza avere più l’obbligo di munirsi dell’apposita certificazione medica.
Quando non vi sia l’apposizione del predetto simbolo, oppure l’impedimento non sia evidente, esso potrà essere dimostrato con un certificato medico rilasciato dal funzionario medico designato dalla AUSL.
Con gravi motivi di salute od altro impedimento di analoga gravità appositamente dimostrato con documentazione idonea.
No.
Il telefono cellulare deve essere consegnato ai componenti del seggio prima di entrare nella cabina elettorale.
Sono previste sanzioni per coloro i quali non si attengono a tale disposizione.
Sì.
Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali da renderne impossibile l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano (anche con l’ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal comune per agevolare il raggiungimento del seggio da parte dei portatori di handicap), e gli elettori affetti da gravi infermità, che si trovino in dipendenza continuativa da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione, hanno la possibilità di votare a domicilio.
La domanda, corredata da un certificato medico della ASL e dalla copia della tessera elettorale, deve pervenire al comune di iscrizione elettorale entro il ventesimo giorno antecedente la data della votazione.
Per svolgere le funzioni di scrutatore è prevista l’iscrizione nell’apposito albo tenuto presso ogni comune. In particolare, l’iscrizione all’albo è subordinata sia alla presentazione di apposita domanda nei termini e con le modalità di legge (entro il mese di novembre di ogni anno), sia al possesso dell’elettorato attivo e, infine, all’avere assolto gli obblighi scolastici. La procedura da seguire per designare gli scrutatori è indicata nell’art.6 della legge 8 marzo 1989, n.95, e successive modificazioni. Pertanto la designazione degli scrutatori tra le persone iscritte all’albo deve avvenire tra il 25° e il 20° giorno antecedenti la data del voto, in seduta pubblica preannunziata due giorni prima con apposito manifesto, da parte dei componenti della Commissione elettorale comunale (composta dal Sindaco o suo delegato e da 3 consiglieri comunali). Poiché l’inclusione nell’albo ha carattere permanente, non occorre che ripresenti una nuova domanda chi si fosse già iscritto in anni precedenti.
Il diritto di voto deve essere esercitato nella sezione elettorale del comune di residenza nella quale si è iscritti come elettori. Per esempio: non è possibile votare nel comune dove ci si trova momentaneamente per trascorrere le ferie o per motivi di lavoro. Sono, comunque, previste alcune eccezioni:ELEZIONI EUROPEE
– i militari delle Forze Armate, gli appartenenti a Corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, le Forze di Polizia ed il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco possono esercitare il diritto di voto in qualsiasi sezione del Comune in cui si trovano per causa di servizio;
– i componenti dei seggi, sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio;
– i rappresentanti delle liste che, essendo elettori della stessa circoscrizione elettorale per il Parlamento europeo, possono votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni;
– i candidati della stessa circoscrizione elettorale;
– i ricoverati in ospedali o case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero;
– i detenuti, ancora in possesso del diritto di voto sono ammessi ad esercitarlo nel luogo di reclusione;
– i marittimi e gli aviatori, impossibilitati a votare nel Comune di residenza, possono esercitare il diritto di voto in qualsiasi sezione del Comune in cui si trovano per motivi di imbarco.
ELEZIONI POLITICHE
– i militari delle Forze Armate, gli appartenenti a Corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, le Forze di Polizia ed il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco possono esercitare il diritto di voto in qualsiasi sezione del Comune in cui si trovano per causa di servizio;
– i componenti dei seggi, sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio;
– i rappresentanti delle liste, possono votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni, purché siano elettori del collegio plurinominale;
– i candidati possono votare in una qualsiasi delle sezioni del collegio plurinominale, dove sono proposti, presentando la tessera elettorale;
– i ricoverati in ospedali o case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero;
– i detenuti, ancora in possesso del diritto di voto sono ammessi ad esercitarlo nel luogo di reclusione;
– i marittimi e gli aviatori, impossibilitati a votare nel Comune di residenza, possono esercitare il diritto di voto in qualsiasi sezione del Comune in cui si trovano per motivi di imbarco.
ELEZIONI COMUNALI
– i militari delle forze armate, gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, le forze di polizia ed il corpo nazionale dei Vigili del Fuoco possono esercitare il diritto di voto in qualsiasi sezione del comune in cui si trovano per causa di servizio, purché siano elettori del comune stesso;
– i componenti dei seggi, rappresentanti delle liste dei candidati, sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano il loro compito, purché siano elettori del Comune di Ravenna;
– i ricoverati in ospedali o case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, purché siano elettori del Comune di Ravenna;
– i detenuti, ancora in possesso del diritto di voto sono ammessi ad esercitarlo nel luogo di reclusione, sempre che siano elettori del Comune di Ravenna.
ELEZIONI REGIONALI
Come per le elezioni comunali purché gli elettori siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione Emilia-Romagna.
Ed inoltre i marittimi e gli aviatori, impossibilitati a votare nel Comune di Residenza, possono esercitare il diritto di voto in qualsiasi sezione del comune in cui si trovano per motivi di imbarco.
REFERENDUM
– i militari delle Forze Armate, gli appartenenti a Corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, le Forze di Polizia ed il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco possono esercitare il diritto di voto in qualsiasi sezione del Comune in cui si trovano per causa di servizio;
i componenti dei seggi, i rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici presenti in parlamento e i rappresentanti dei comitati promotori dei referendum, sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio
– i ricoverati in ospedali o case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero;
– i detenuti, ancora in possesso del diritto di voto sono ammessi ad esercitarlo nel luogo di reclusione;
– i marittimi e gli aviatori, impossibilitati a votare nel Comune di Residenza, possono esercitare il diritto di voto in qualsiasi sezione del comune in cui si trovano per motivi di imbarco.