In caso di prestazioni di lavoro di tipo occasionale il datore di lavoro può ricorrere all’utilizzo del Libretto di famiglia introdotto dall’art. 54 bis, legge 21 giugno 2017, n. 96 di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 per disciplinare le prestazioni di lavoro occasionale.
Le prestazioni di lavoro occasionale sono intraprese da coloro che svolgono un attività lavorativa in modo sporadico e saltuario.
Il Libretto Famiglia è un libretto nominativo prefinanziato, composto da titoli di pagamento, il cui valore nominale è di 10 euro, tale importo è finalizzato a compensare l’attività lavorative di durata non superiore a un’ora.
Per maggiori informazioni consultare Libretto di Famiglia