Accordo di separazione o di divorzio consensuale davanti all’ufficiale di stato civile
L’articolo 12 della legge 162/2014 introduce il nuovo istituto dell’accordo di separazione o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio davanti all’ufficiale di stato civile a partire dall’11 dicembre 2014. In particolare i coniugi possono chiedere, congiuntamente all’ufficiale di stato civile di registrare un atto in cui, con il consenso reciproco, dichiarano di volersi separare o di voler sciogliere o fare cessare gli effetti civili del loro matrimonio. Tale atto ha la stessa efficacia della sentenza di separazione e di divorzio dei giudici.
Condizioni
Possono concludere gli accordi di separazione o di divorzio i coniugi che:
- siano residenti a Ravenna, tutti e due o almeno uno dei due;
- abbiano contratto il matrimonio, civile o religioso con effetti civili, a Ravenna;
- se sposati all’estero, abbiano trascritto a Ravenna l’atto di matrimonio;
- non abbiano figli, minori o maggiorenni incapaci, o con un grave handicap riconosciuto ai sensi della legge 104/92 o maggiorenni economicamente non autosufficienti.
L’accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniali tra i coniugi.
La Circolare n. 6 del 24.04.2015 del Ministero dell’Interno ha precisato che l’accordo di separazione e divorzio davanti all’ufficiale di stato civile può contenere “patti di trasferimento patrimoniali” purchè non produttivi di effetti traslativi di diritti reali.
Modalità
I coniugi devono presentarsi insieme davanti all’ufficiale di stato civile e hanno la facoltà di farsi assistere ciascuno da un avvocato di fiducia.
Non è richiesta alcuna certificazione, in quanto sarà cura dell’ufficiale di stato civile acquisire tutti i dati necessari, viene solo richiesto il documento d’identità, apposita dichiarazione dove i coniugi andranno a dichiarare di non avere figli minori, disabili ed economicamente non autosufficienti.
In caso di divorzio viene richiesta copia delle sentenza di separazione omologata dal Tribunale competente almeno sei mesi prima o, un anno prima se trattasi di sentenza giudiziale, ai sensi della Legge 6 maggio 2015, n. 55 che ha modificato i termini di separazione previsti dalla L. 898/1970 in materia di divorzio; oppure firma dell’atto consensuale di separazione di fronte all’ufficiale di stato civile, ai sensi dell’art 12 della legge 162/2014, almeno sei mesi prima.
Conferma dell’accordo
Per dare validità all’accordo i coniugi devono ripresentarsi nuovamente davanti all’ufficiale di stato civile non prima di 30 giorni dalla redazione dell’atto per confermarlo.
La data di conferma verrà concordata con i coniugi in fase di redazione del primo atto e in tale occasione verrà rilasciato ai coniugi l’appuntamento per la redazione del secondo atto di conferma.
Tale appuntamento non potrà essere spostato e la mancata comparizione dei coniugi per la conferma, rende nullo l’accordo.
Se confermato l’atto di separazione o divorzio decorre dalla data della firma del primo atto.
Modifica delle condizioni di separazione o di divorzio
I coniugi possono modificare le condizioni di separazione o di divorzio in forma consensuale di fronte all’ufficiale di stato civile, tale dichiarazione potrà contenere anche la revisione della somma già concordata dell’”assegno di mantenimento”. L’ufficiale di stato civile potrà pertanto ricevere nell’accordo di separazione o divorzio le obbligazioni al pagamento periodico di una somma di denaro di una delle parti a favore dell’altro, ma non potrà entrare nel merito di tale somma né valutare la congruità della stessa limitandosi a recepire quanto concordato consensualmente tra le parti.
Restano esclusi i trasferimenti di beni e patrimoniali nonché la cd liquidazione una tantum che può essere decisa in occasione di divorzio.
Costo
Il costo è di 16 euro a titolo di diritto fisso sia per le separazioni e per i divorzi.
Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio (art 6 legge 162/2014)
L’articolo 6 della legge 162/2014 prevede anche l’istituto della convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio o di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Tali convenzioni possono essere stipulate in presenza di figli minori , o maggiorenni incapaci, o con un grave handicap riconosciuto ai sensi della legge 104/92 o economicamente non autosufficienti.
L’accordo può contenere patti di natura patrimoniale ( economici e finanziari) tra i coniugi.
Per redigere queste convenzioni i coniugi devono rivolgersi ad avvocati di loro fiducia .
INFO
I coniugi possono richiedere informazioni all’Ufficio di stato civile in Viale Berlinguer n.68 tel.0544 482229 – 482299 e-mail statocivile@comune.ra.it
dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e il sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.30