Controlli fiscali per i cittadini che si iscrivono all’AIRE

La recente legislazione in materia (D.L. 25 giugno 2008 n. 112) ha previsto che entro i sei mesi successivi all’iscrizione all’AIRE, i Comuni provvedano a confermare all’Agenzia delle Entrate competente per territorio – in pratica quella dell’ultimo domicilio fiscale – l’effettività della cessata residenza.
La Legge prevede un periodo triennale, a partire dall’iscrizione all’AIRE, in cui il cittadino è “sottoposto a vigilanza” da parte del Comune e dall’Agenzia delle Entrate, per controllare l’effettività della dimora all’estero nel tempo.
Il comma 17 prevede, inoltre, che detto controllo si svolga, in fase di prima attuazione, per tutti gli iscritti all’AIRE dal 1 gennaio 2006.