Balneazione

Quadro normativo

Il quadro normativo in materia di acque di balneazione è regolamentato dalla “Direttiva Balneazione” (Dir. 2006/7/CE), recepita in Italia con il D.lgs 116/2008, a sua volta seguito dal decreto attuativo (D.M. 30 marzo 2010).

La stagione balneare 2010 è stata la prima ad essere monitorata secondo quanto previsto dalla citata normativa. La Direttiva in vigore privilegia una gestione integrata della qualità delle acque allo scopo di mettere in atto azioni volte a prevenire l’esposizione dei bagnanti a rischi per la salute. Il monitoraggio e l’attuazione di misure di gestione hanno l’obiettivo di riconoscere e ridurre le possibili cause di inquinamento. Le misure di gestione possono essere ottimizzate mediante un’accurata conoscenza del profilo di costa. I principali aspetti normativi sono:

  • determinazione di solo 2 parametri batteriologici: Escherichia coli ed Enterococchi intestinali, ritenuti i migliori indicatori di contaminazione fecale (tabella 2);
  • frequenza dei controlli almeno mensile durante la stagione balneare, secondo un calendario stabilito prima dell´inizio della stagione, per un numero minimo di 4 campioni all´anno per ogni punto di prelievo;
  • giudizio di qualità basato su calcolo statistico: valutazione del 95° percentile o 90° percentile dei dati microbiologici;
  • classificazione delle acque di balneazione in acque di qualità eccellente, buona, sufficiente e scarsa, effettuata con cadenza annuale sulla base dei risultati dei monitoraggi delle ultime 4 stagioni balneari;
  • analisi integrata d´area basata sulla conoscenza del profilo di costa antistante e messa in relazione dello stato di qualità delle acque di balneazione con le possibili fonti di contaminazione;
  • intervento con le necessarie misure di gestione sulle fonti di impatto rilevate ai fine di perseguire obiettivi di miglioramento della qualità delle acque;
  • informazione al pubblico dettagliata e tempestiva;
  • razionalizzazione della rete di monitoraggio attraverso l´individuazione di aree omogenee.

Oltre ai due parametri microbiologici (Escherichia coli ed Enterococchi intestinali) la normativa ne prevede altri, quali la proliferazione di cianobatteri, macro-alghe, fitoplancton, e la presenza di residui bituminosi, vetro, plastica, gomma o altri rifiuti, che non vengono considerati ai fini della classificazione, ma sono tenuti in considerazione in quanto, qualora giungano a rappresentare un rischio per la salute, fanno scattare misure di gestione atte a prevenirne l´esposizione, inclusa un´adeguata informazione ai cittadini. (tabella 1).

Tabella 1: Requisiti di qualità delle acque di balneazione

Sono elencati di seguito i limiti normativi previsti per i parametri in vigore (tabella 2).

Tabella 2: Valori limite per singolo campione

INDIVIDUAZIONE DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE

Nella Regione Emilia-Romagna, per la stagione balneare 2017, sono state individuate 97 acque di balneazione, secondo quanto stabilito nella D.G.R. n. 458 del 10/04/2017 recante “Acque di balneazione: adempimenti relativi all´applicazione del D.Lgs. n.116/2008 e s.m.i. e del D.M. 30 marzo 2010 per la stagione balneare 2017 in Emilia-Romagna”. Il punto di monitoraggio è fissato all´interno di ciascuna acqua di balneazione, dove si prevede il maggior afflusso di bagnanti o il rischio più elevato di inquinamento.

Nella stessa Delibera regionale sono state individuate le aree costiere permanentemente vietate alla balneazione, meglio descritte nella sezione “Zone vietate alla balneazione” sotto il menu Argomenti.

PARAMETRI MICROBIOLOGICI

Ai fini della classificazione della qualità delle acque di balneazione, la Direttiva individua due indicatori di contaminazione fecale di provata rilevanza sanitaria, Escherichia coli ed Enterococchi intestinali. Gli standard di qualità microbiologica delle acque stabiliscono per questi batteri, a tutela della salute umana, i limiti di concentrazione che non devono essere superati. Questi organismi in genere non causano direttamente disturbi, ma sono buoni indicatori della presenza di patogeni (virus, protozoi, batteri) nelle acque. La scelta di ricercare batteri indicatori anziché i singoli agenti patogeni potenzialmente presenti nell´ambiente è dovuta al fatto che il rilevante numero di quest´ultimi, la loro diversa natura e metodi di ricerca più impegnativi renderebbero molto più lunga e laboriosa la diagnosi di laboratorio. L´Agenzia di Protezione Ambientale statunitense (US-EPA,1986) ha dimostrato che l´Escherichia coli e gli Enterococchi intestinali sono i migliori organismi indicatori della presenza di patogeni che causano disturbi gastro-intestinali. Escherichia coli, appartenente al gruppo dei coliformi, è una specie tassonomicamente definita della famiglia Enterobacteriaceae, microrganismo a forma di bastoncello, anaerobico facoltativo, Gram-negativo, asporigeno. Questa specie vive nell´intestino dell´uomo e degli animali a sangue caldo ed è sensibile a molti disinfettanti chimici e fisici. Gli Enterococchi intestinali, che costituiscono un sottogruppo degli streptococchi, sono così indicati con un termine funzionale usato per indicare gli streptococchi normalmente presenti nel tratto intestinale degli uomini e degli animali e comprendono varie specie. Sono in grado di sopravvivere e moltiplicarsi in un´ampia gamma di condizioni ambientali, capacità che spiega la loro distribuzione pressoché ubiquitaria e la loro permanenza in ambiente acquatico, in seguito a episodi di inquinamento, più lunga rispetto a quella di Escherichia coli.

CLASSIFICAZIONE DELLA QUALITÀ DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE

Per quanto riguarda la classificazione delle acque di balneazione, si rimanda alla sezione dedicata raggiungibile attraverso il menu “Argomenti” alla voce “Classificazione acque di balneazione”, oppure cliccando qui.

LIMITI DI RIFERIMENTO PER OGNI SINGOLO CAMPIONE

Il Decreto 30 marzo 2010 del Ministero della Salute definisce i criteri per determinare il divieto di balneazione e fissa nell´Allegato A i valori limite relativi ad un singolo campione ai fini della balneabilità delle acque. Il superamento del limite di anche uno solo dei due parametri previsti (tabella 2 riportata sopra) determina il divieto per tutta l´acqua di balneazione di pertinenza del punto di monitoraggio.

DURATA DELLA STAGIONE BALNEARE, FREQUENZA DEI CONTROLLI

La Regione Emilia-Romagna, secondo le competenze attribuitale dal D.Lgs. 116/2008, definisce che la durata della stagione balneare “estiva” per l´anno 2017, come stabilito dall´ Ordinanza n. 1/2017, è compresa fra il 15 aprile e il 28 ottobre 2017.

Il controllo delle acque a garanzia della salute dei bagnanti verrà effettuato nel periodo di monitoraggio tra il 27 maggio e il 30 settembre 2017.

Per ciascuna acqua di balneazione è fissato un programma di monitoraggio. Le date di prelievo sono distribuite lungo tutto il periodo di monitoraggio con un intervallo tra le date di prelievo che non supererà mai la durata di un mese.

Il campionamento è effettuato non oltre quattro giorni dopo la data indicata nel calendario di monitoraggio.

Poco prima dell´inizio di ciascuna stagione balneare, deve essere prelevato un campione aggiuntivo, per definire e confermare la conformità igienico sanitaria delle acque di balneazione.

La normativa prevede che il prelievo venga effettuato ad una profondità di circa 30 cm sotto il pelo libero dell´acqua ad una distanza dalla battigia tale che il fondale abbia una profondità tra gli 80 e i 120 centimetri e nella fascia oraria compresa tra le ore 9:00 e le ore 16:00. Il monitoraggio prevede anche la rilevazione dei seguenti parametri meteo-marini da riportare nel verbale di campionamento:

  • temperatura dell´aria
  • temperatura dell´acqua
  • vento: direzione e intensità
  • stato del mare, direzione di provenienza delle onde, stima visuale dell´altezza d´onda
  • corrente superficiale: intensità e direzione
  • condizioni meteorologiche: presenza di pioggia, copertura nuvolosa

INQUINAMENTO DI BREVE DURATA E SITUAZIONE ANOMALA

L´articolo 2 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 116/2008 definisce “l´inquinamento di breve durata” come “la contaminazione microbiologica (…) le cui cause sono chiaramente identificabili e che si presume normalmente non influisca sulla qualità delle acque di balneazione per più di 72 ore circa dal momento della prima incidenza e per cui l´autorità competente ha stabilito procedure per prevedere e affrontare tali episodi”. Alla lettera g) dello stesso articolo e comma viene definita la “situazione anomala” come “un evento o una combinazione di eventi che impattano sulla qualità delle acque di balneazione nella zona in questione e il cui verificarsi è previsto in media non più di una volta ogni quattro anni”.

PROFILI DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE

I profili delle acque di balneazione, di cui all´articolo 6 del Decreto legislativo 116/2008, sono descritti nella sezione “Profili acque di balneazione” sotto il menu “Argomenti”.

INFORMAZIONE AL PUBBLICO

I Comuni assicurano che le seguenti informazioni siano divulgate e messe a disposizione con tempestività durante la stagione balneare in un´ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione:

a) classificazione corrente delle acque di balneazione ed eventuale divieto di balneazione, mediante una simbologia che risponda agli indirizzi comunitari;

b) descrizione generale delle acque di balneazione, in un linguaggio non tecnico, basata sul profilo delle acque di balneazione;

c) nel caso di acque di balneazione identificata a rischio di inquinamento di breve durata:

1) avviso di acqua di balneazione a rischio di inquinamento di breve durata;

2) indicazione del numero di giorni nei quali la balneazione è stata vietata durante la stagione balneare precedente;

3) avviso tempestivo di inquinamento, previsto o presente, con divieto temporaneo di balneazione;

d) informazioni sulla natura e la durata prevista delle situazioni anomale;

e) laddove la balneazione è vietata, avviso che ne informi il pubblico, precisandone le ragioni;

f) ogniqualvolta è introdotto un divieto di balneazione permanente, avviso che l´area in questione non è più balneabile con la ragione del declassamento;

g) indicazione delle fonti da cui reperire informazioni più esaurienti.

Il Comune, ai sensi della normativa vigente (D.lgs n. 116 del 30/03/2008 e Dercreto legislativo dle 30/03/2010) ed in base ai risultati delle verifiche periodiche svolte dall’Arpa durante la Stagione Balneare e alle valutazioni AUSL attua, se necessario, interventi di divieto della balneazione fino al ripristino di idoneità.

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