Obblighi vaccinali – indicazioni operative per la frequenza al nido ed alla scuola dell’infanzia comunale

Anno scolastico 2020/2021

L’art. 3-bis del D.L. 7 giugno 2017 n. 73, convertito dalla Legge 31 luglio 2017, n. 119, prevede misure di semplificazione della procedura degli adempimenti vaccinali per l’iscrizione ai nidi d’infanzia e alle scuole dell’infanzia, mediante l’introduzione di modalità operative di “dialogo” direttamente tra gli istituti scolastici e Ausl, senza ulteriori oneri per le famiglie.

Pertanto i genitori, al momento della presentazione della domanda di iscrizione non dovranno presentare nessuna documentazione in quanto si procederà con l’invio dei dati, unicamente indispensabili, direttamente all’Ausl, per la verifica dell’assolvimento dell’obbligo vaccinale, nel rispetto della procedura stabilita all’art. 3-bis del medesimo decreto di cui sopra, che di seguito si riporta in sintesi :

  • il Servizio provvederà a inoltrare all’Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna l’elenco degli iscritti ai nidi e alle scuole dell’infanzia comunali per il prossimo a.s. 2019/2020 (art. 3-bis, comma 1);

  • l’Azienda sanitaria locale entro il 10 giugno restituirà i predetti elenchi indicando le situazioni di non regolarità con gli obblighi vaccinali (art. 3-bis, comma 2) ;

  • nei 10 giorni successivi, i genitori/tutori/affidatari dei minori indicati come non in regola con gli obblighi vaccinali saranno invitati a depositare presso il Servizio entro il 10 luglio la documentazione necessaria a dimostrazione della regolarità della posizione vaccinale (art. 3-bis, comma 3);

  • entro il 20 luglio sarà trasmessa all’Ausl la documentazione acquisita dai genitori/tutori/affidatari dei minori o comunicato l’eventuale mancato deposito, per gli adempimenti di competenza (art. 3-bis, comma 4);

L’art. 3-bis comma 5 del medesimo decreto stabilisce, inoltre, che la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 del medesimo articolo nei termini previsti comporta la decadenza dall’iscrizione al nido/scuola dell’infanzia comunale.

Per le domande presentate fuori termine la procedura di cui sopra non è applicabile in relazione alle disposizioni e alle tempistiche ricevute dall’Ausl della Romagna e pertanto la verifica dell’assolvimento dell’obbligo vaccinale verrà effettuata dall’Ufficio acquisendo direttamente dalle famiglie la documentazione necessaria per l’avvio della frequenza al nido o alla scuola dell’infanzia comunale.

Nel caso di mancato assolvimento dell’obbligo, i bambini non in regola, pertanto non potranno accedere al nido/scuola dell’infanzia comunale e quindi non potranno frequentare.

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