Per i bambini nuovi iscritti, ammessi al nido, la retta decorre dalla data concordata con le insegnanti per l’inizio della frequenza che dovrà avvenire comunque entro il mese di ottobre.
L’inserimento può essere ritardato per un massimo di tre mesi esclusivamente nel caso di eccezionali motivi familiari o di salute preventivamente motivate per iscritto e autorizzate dalla Dirigente del Servizio. Anche in questo caso la retta decorre dalla prima data concordata con le insegnanti per l’inizio della frequenza ed è dovuto il pagamento della retta fissa mensile per ogni mese di proroga.
Per le nuove ammissioni, durante la fase degli inserimenti, le rette sono applicate con le seguenti modalità:
– data per l’inizio della frequenza fissata entro il giorno 7: la retta fissa sarà dovuta per intero;
– data per l’inizio della frequenza fissata dal’8 al 14: la retta fissa sarà dovuta per il 75%;
– data per l’inizio della frequenza fissata dal 15 al 21: la retta fissa sarà dovuta per il 50%;
– data per l’inizio della frequenza fissata dal 22 al 30/31: la retta fissa sarà dovuta per il 25%.
Qualora le famiglie non abbiano provveduto a fissare prima dell’inizio dell’anno scolastico la data di inserimento, la retta fissa è dovuta per intero a partire dal primo giorno dell’anno scolastico.
Le ammissioni in corso d’anno sono assoggettate alle stesse regole; pertanto, in caso di ammissione in corso d’anno la retta fissa è dovuta a partire dalla data fissata per l’inizio della frequenza. Qualora fosse prorogato l’avvio della frequenza la retta fissa è comunque dovuta a partire dalla data stabilita dal Servizio.
Per i vecchi iscritti la retta fissa è dovuta per intero a partire dal mese di settembre a prescindere dal fatto che abbiano o no ripreso la frequenza. Qualora il bambino, senza gravi e comprovati motivi comunicati per iscritto, non si presenti al nido entro un mese dalla ripresa delle attività scolastiche viene dimesso d’ufficio e, poiché è stato conservato il posto, è dovuto il pagamento dell’intera retta fissa per i mesi di settembre e ottobre.
In caso di richiesta di mantenimento del posto a seguito di assenze prolungate oltre i 30 giorni, è dovuto il pagamento della retta fissa per ogni mese in cui si protrae l’assenza.