Amministrazione di sostegno – La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.
Decreto di nomina dell’amministratore di sostegno. Il giudice tutelare provvede entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla nomina dell’amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo
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Per informazione e orientamento rivolgersi allo
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Ufficio accoglienza dei servizio sociale associato
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tel 0544- 482584 dal lunedì’ al venerdì 9 -12 , giovedì 15 -17