Gli elettori portatori di disabilità, fisicamente impediti nell’espressione autonoma del voto, possono votare con l’assistenza di un accompagnatore.
Questi elettori possono votare con l’assistenza di un familiare o un’altra persona liberamente scelta, purché l’accompagnatore sia iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica e munito della propria tessera elettorale e di un documento di riconoscimento.
Nessuno può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore fisicamente impedito.
Sono da considerarsi elettori fisicamente impediti nell’espressione autonoma del voto:
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la categoria dei ciechi civili;
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gli amputati delle mani;
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gli affetti da paralisi o da altri impedimenti di analoga gravità.
Se l’impedimento è a carattere permanente, la legge 5 febbraio 2003 n.17 prevede, su richiesta dell’interessato corredata della relativa documentazione, l’apposizione di uno specifico simbolo (AVD) sulla propria tessera elettorale. In tal caso l’elettore sarà sempre ammesso al voto con l’aiuto di un accompagnatore senza avere più l’obbligo di munirsi dell’apposita certificazione medica.
Quando non vi sia l’apposizione del predetto simbolo, oppure l’impedimento non sia evidente, esso potrà essere dimostrato con un certificato medico rilasciato dal funzionario medico designato dalla AUSL (vedi CERTIFICAZIONE MEDICA).