Le dichiarazioni di cambio di indirizzo o di iscrizione con provenienza da altro comune, la cui modalità è specificata di seguito, possono essere inviati allo Sportello polifunzionale:
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via posta elettronica certificata a demografici.comune.ravenna@legalmail.it
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via email ordinaria ad anagrafe@comune.ravenna.it
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con raccomandata al seguente indirizzo “Sportello Polifunzionale viale Berlinguer 68 48124 Ravenna”
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via fax allo 0544 546130
Per chi invece desideri consegnare la dichiarazione di residenza direttamento allo Sportello polifunzionale (viale Berlinguer 68) è necessario concordare un appuntamento contattando lo 0544 482482, attivo da lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.30.
E’ infine possibile presentare la dichiarazione per il solo cambio di indirizzo presso gli sportelli anagrafici di via Maggiore e via Aquileia e presso gli uffici decentrati del forese, previo appuntamento da concordare telefonicamente.
Presentazione della domanda
Il cambio di indirizzo è lo spostamento della propria dimora abituale all’interno del Comune ove si è già residenti.
Il cambio di residenza è lo spostamento della propria dimora abituale per chi proviene da fuori il territorio comunale di Ravenna.
Dal 9 maggio 2012 i cambi di indirizzo/residenza sono effettivi entro 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda.
E’ necessario obbligatoriamente compilare il modulo indicato dal Ministero dell’Interno, scaricabile in fondo alla pagina
Il modulo di richiesta deve essere, pena la irricevibilità della dichiarazione:
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compilato in ogni campo obbligatorio, contraddistinto da un asterisco (si consiglia di indicare sempre un recapito telefonico e un indirizzo e-mail se disponibile per eventuali comunicazioni in merito allo stato della pratica);
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sottoscritto dal richiedente e da ogni persona maggiorenne compresa nel cambio;
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corredato della fotocopia del documento di identità di ogni persona compresa nel cambio.
Il modello per la dichiarazione di residenza, in applicazione di quanto previsto all’art 5 del DL47/2014*, prevede la compilazione di una apposita sezione relativamente al titolo di occupazione dell’alloggio.
Inoltre
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E’ consigliabile apporre le etichette col nome del residente su campanello e cassetta delle lettere
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E’ obbligatorio indicare il numero interno dell’abitazione in cui ci si trasferisce anche se nel modulo ministeriale è indicato come facoltativo
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Se si è titolari di patente e/o si è intestatari di mezzi targati è obbligatorio compilare i campi previsti nel modello ministeriale
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Occorre allegare copia del contratto di proprietà o di affitto dell’immobile nel quale si sposta l’indirizzo
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In caso di possesso di animali di affezione iscritti in Anagrafe occorre segnalare anche per loro il cambio di abitazione
Il cittadino ottiene, senza ulteriori richieste, l’aggiornamento dei dati relativi al cambio di indirizzo contenuti sui seguenti documenti:
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libretti di circolazione dei veicoli di proprietà;
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tessere elettorali degli elettori componenti il nucleo famigliare interessati alla variazione di indirizzo.
Il cambio di indirizzo non comporta invece la necessità di aggiornare la Carta di identità, che resta valida comunque fino alla sua naturale scadenza.
Grazie ai collegamenti informatici esistenti le informazioni relativamente ai cambi di indirizzo e residenza sono a disposizione di Inps e Agenzia delle entrate, alla Motorizzazione civile, nonché comunicato ad Ausl e Hera.
La Motorizzazione Civile di Roma ha messo a disposizione per informazioni il numero verde 800.23.23.23 e sul sito Il Portale dell’Automobilista è possibile consultare lo stato dell’aggiornamento della propria residenza accedendo con i dati della propria patente o con quelli dei propri veicoli.
Tempi del procedimento
La registrazione della dichiarazione anagrafica, da parte dell’ufficio Anagrafe, avviene nei due giorni lavorativi successivi alla ricezione della stessa.
Entro 45 giorni dall’avvio del procedimento, dopo l’accertamento dei requisiti e le verifiche della Polizia locale, senza che l’Anagrafe abbia provveduto ad inoltrare comunicazione di preavviso di rigetto (mediante lettera raccomandata), la nuova residenza si considererà confermata.
Qualora la dichiarazione risulti non corrispondente alla situazione di fatto, l’Anagrafe provvederà, previo preavviso di rigetto, ad annullare la nuova posizione anagrafica ripristinando, con effetto retroattivo, quella precedente.
L’ Ufficio provvederà a darne comunicazione, oltre che al dichiarante, al Comune di precedente iscrizione e, qualora sussistano i presupposti di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000* (dichiarazioni mendaci), all’Autorità di pubblica sicurezza.
Normativa di riferimento
Decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5, art. 5, convertito in legge 4 aprile 2012 n 35, sono entrate in vigore le nuove modalità per le seguenti dichiarazioni anagrafiche
* DL 28 marzo 2014 n. 47, art 5 “chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l’allacciamento a pubblici servizi in relazione all’immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge”
* Art. 75 DPR n. 445/2000
“Fermo restando quanto previsto dall’articolo 76, qualora dal controllo di cui all’articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”
* Art. 76 DPR n. 445/2000
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso