Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) è uno strumento volontario creato dalla Comunità Europea al quale possono aderire volontariamente le organizzazioni (aziende, enti pubblici, ecc.) per valutare e migliorare le proprie prestazioni ambientali e fornire al pubblico e ad altri soggetti interessati informazioni sulla propria gestione ambientale. Esso rientra tra gli strumenti volontari attivati nell’ambito del V Programma d’azione a favore dell’ambiente. Scopo prioritario dell’EMAS è contribuire alla realizzazione di uno sviluppo economico sostenibile, ponendo in rilievo il ruolo e le responsabilità delle imprese La seconda versione di EMAS (EMAS II) è stata pubblicata dalla Comunità Europea con il Regolamento 761/2001, modificato successivamente dal Regolamento 196/2006.
L’obiettivo di EMAS consiste nel promuovere miglioramenti continui delle prestazioni ambientali delle organizzazioni anche mediante: l’introduzione e l’attuazione da parte delle organizzazioni di un sistema di gestione ambientale; l’informazione sulle prestazioni ambientali e un dialogo aperto con il pubblico ed altri soggetti interessati anche attraverso la pubblicazione di una dichiarazione ambientale. Il sistema di gestione ambientale richiesto dallo standard Emas è basato sulla norma ISO 14001:2004 (vedi ISO 14000), di cui sono richiamati tutti i requisiti, mentre il dialogo aperto con il pubblico viene perseguito prescrivendo che le organizzazioni pubblichino (e tengano aggiornata) una Dichiarazione Ambientale in cui sono riportati informazioni e dati salienti dell’organizzazione in merito ai suoi aspetti e impatti ambientali.
La Dichiarazione ambientale deve contenere (Allegato II del Regolamento Emas (761/2001/CE): una descrizione chiara e priva di ambiguità dell’organizzazione che chiede la registrazione EMAS; la politica ambientale dell’organizzazione e una breve illustrazione del suo sistema di gestione ambientale; una descrizione di tutti gli aspetti ambientali significativi, diretti e indiretti, che determinano impatti ambientali significativi dell’organizzazione ed una spiegazione della natura degli impatti connessi a tali aspetti; una descrizione degli obiettivi e target ambientali in relazione agli aspetti e impatti ambientali significativi; un sommario dei dati disponibili sulle prestazioni dell’organizzazione rispetto ai suoi obiettivi e target ambientali per quanto riguarda gli impatti ambientali significativi; altri fattori concernenti le prestazioni ambientali, comprese le prestazioni rispetto alle disposizioni di legge; il nome e il numero di accreditamento del verificatore ambientale e la data di convalida. Riguardo ai dati ed alle informazioni fornite nella Dichirazione Ambientale, il regolamento comunitario precisa che essi debbono: fornire una valutazione accurata delle prestazioni (essere precisi), essere comprensibili e privi di ambiguità, consentire un confronto da un anno all’altro, consentire confronti con requisiti normativi. Riconoscimento Emas [modifica] Le organizzazioni registrate EMAS possono utilizzare un apposito logo, secondo le procedure ed i requisiti di utilizzo stabiliti dal regolamento comunitario. Per ottenere (e mantenere) il riconoscimento Emas (registrazione), le organizzazioni devono sottoporre il proprio sistema di gestione ambientale ad una valutazione di conformità da parte di un Verificatore Accreditato, e far validare dal medesimo verificatore la Dichiarazione Ambientale (ed i suoi aggiornamenti, solitamente annuali). La procedura di registrazione prevede che la Dichiarazione venga esaminata anche dall’organo competente nazionale per l’Emas, oltre ad un controllo, richiesto dal medesimo organo competente, da parte delle autorità ambientali locali (le ARPA), per un nulla osta di tipo legislativo (rispetto delle leggi, autorizzazioni, ecc.). L’impresa che ottiene la registrazione EMAS riceve un riconoscimento pubblico che ne conferma la qualità ambientale e garantisce l’attendibilità delle informazioni relative alla sua performance ambientale.