L’autorizzazione, in deroga ai valori limite definiti dalla Legge Quadro 447/95 per l’inquinamento acustico, era già previsto dall’art. 6 della medesima Legge e poi ripresa dall’art. 11 della L.R. n.15 del 09.05.2001.
Le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica approvato con Delibera di C.C. n. 54 del 28/05/2015 comprendono alcuni articoli (29-32) che riguardano esplicitamente le attività di cantiere, riprendendo la normativa regionale.
In particolare, vengono stabiliti:
a) gli orari in cui possono svolgersi le attività di cantiere e gli orari in cui possono essere svolte le attività disturbanti e utilizzati i macchinari rumorosi;
b) i valori limite di inquinamento acustico ammessi e gli accorgimenti che i cantieri devono adottare ai fini del contenimento delle emissioni sonore ed assumere nei confronti delle persone potenzialmente disturbate;
c) l’obbligo di autorizzazione ai fini dell’inquinamento acustico, sia per il cantiere dove si è in grado si rispettare i limiti definiti (Autorizzazione Ordinaria-Allegato 1), sia per il cantiere dove, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, non si è in grado di rispettare limiti e/o orari fissati in Delibera (Autorizzazione in deroga – Allegato 2).
In considerazione della temporaneità dell’attività. i livelli di immissione sonora ammessi già in sede di Autorizzazione Ordinaria consentono livelli sonori superiori ai normali limiti di zona. Inoltre, per tali attività temporanee, non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.
Per le modalità di presentazione, la documentazione da presentare e le eventuali deroghe od esclusioni si rimanda alla pagina dedicata del portale Rapida.